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Sez. 3, Sentenza n. 24665 del 15/04/2009 Cc. (dep. 15/06/2009) Rv. 244076 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Condono edilizio - Sanatoria successiva all'irrevocabilità della sentenza di condanna - Oblazione interamente corrisposta - Caducazione dell'ordine di demolizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244076-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

Il pagamento completo e nei termini della somma versata a titolo di oblazione per la definizione dell'illecito edilizio non determina, ove sia intervenuta sentenza di condanna, né l'estinzione del reato né l'automatica caducazione dell'ordine di demolizione. (In motivazione la Corte ha precisato che, in base al disposto dell'art. 38, comma terzo, della L. n. 47 del 1985, non si tiene conto della condanna agli effetti dell'art. 99 cod. pen. e dell'art. 163 cod. pen.).

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 32 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)