Sez. L, Sentenza n. 3930 del 08/06/1983 (Rv. 428858 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - GRAVE INFRAZIONE ALLA DILIGENZA SUL LAVORO - PREVISIONE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI DETTA IPOTESI COME AUTONOMA FATTISPECIE CHE GIUSTIFICA IL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA - VALUTAZIONI E POTERI DEL GIUDICE DI MERITO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - GRAVE INFRAZIONE ALLA DILIGENZA SUL LAVORO - PREVISIONE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI DETTA IPOTESI COME AUTONOMA FATTISPECIE CHE GIUSTIFICA IL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA - VALUTAZIONI E POTERI DEL GIUDICE DI MERITO.*
Qualora la contrattazione collettiva preveda come autonoma ipotesi che giustifica il licenziamento per giusta causa la grave infrazione alla diligenza sul lavoro, per la quale non è richiesto il grave nocumento materiale, aggiungendo, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, una elencazione di varie infrazioni, il giudice del merito, al fine di stabilire la sussistenza della giusta causa del licenziamento intimato, deve valutare il fatto contestato con riferimento alle varie ipotesi espressamente considerate per dare al concetto astratto di gravità un significato concreto che rispecchi la volontà delle parti collettive e deve accertare, con indagine particolarmente rigorosa se la violazione contestata dei doveri di diligenza sia stata di tale gravità che solo il licenziamento avrebbe potuto tutelare l'interesse del datore di lavoro.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)