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Sez. L, Sentenza n. 6945 del 25/11/1986 (Rv. 449047 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ELENCAZIONE CONTRATTUALE DEI COMPORTAMENTI SANZIONABILI - TASSATIVITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - OFFESA PARTICOLARMENTE GRAVE RIVOLTA PER ISCRITTO DAL DIPENDENTE AL PROPRIO SUPERIORE GERARCHICO - RILEVANZA - FATTO PRIVATO TRA LE PARTI - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - MANCATA PREVISIONE DEL FATTO NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - INFLUENZA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449047-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ELENCAZIONE CONTRATTUALE DEI COMPORTAMENTI SANZIONABILI - TASSATIVITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - OFFESA PARTICOLARMENTE GRAVE RIVOLTA PER ISCRITTO DAL DIPENDENTE AL PROPRIO SUPERIORE GERARCHICO - RILEVANZA - FATTO PRIVATO TRA LE PARTI - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - MANCATA PREVISIONE DEL FATTO NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - INFLUENZA - INAMMISSIBILITÀ.*

Le elencazioni dei contratti collettivi non sono tassative e non esauriscono le fattispecie di comportamenti ed inadempimenti del lavoratore sanzionabili con il licenziamento in tronco, i quali vanno peraltro sempre valutati alla stregua dei principi di carattere generale sanciti dall'art. 2119 cod. civ. anche quando risultano specificamente previsti come giusta causa di recesso dalla norma collettiva. Pertanto, ai sensi dell'articolo citato, il licenziamento in tronco del dipendente può essere giustificato, nonostante la Mancanza di una previsione in tal senso della disciplina collettiva, anche da un'offesa di particolare gravità rivolta per iscritto al proprio superiore gerarchico, restando escluso che questa, in quanto lesiva anche del prestigio che compete al datore di lavoro per il buon andamento dell'azienda, possa essere considerata alla stregua di un fatto privato fra l'autore ed il destinatario dell'offesa medesima. (V 1355/84, mass n 433480; (V 158/84, mass n 432408; (V 3930/83, mass n 428858; (V 5610/82, mass n 423371).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)