Sez. L, Sentenza n. 360 del 15/01/1997 (Rv. 501770 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - SOGGETTIVO | Comportamenti estranei alla prestazione professionale - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie relativa ad un caso di "conversione" di licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - SOGGETTIVO
Il licenziamento disciplinare può essere determinato, in relazione anche al giustificato motivo e non solo alla giusta causa, da comportamenti estranei alla prestazione professionale, che, in relazione alla loro adeguata consistenza e censurabilità, costituiscano violazione degli obblighi di fedeltà all'impresa, ovvero della buona fede integrativa del contenuto contrattuale del rapporto di lavoro, implicante un leale comportamento verso il datore di lavoro. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva operato la cosiddetta conversione di ufficio del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo riguardo ad un comportamento concretatosi nella diffusione di un volantino con cui si addebitavano al datore di lavoro scorrettezze insussistenti, valorizzando, ai fini dell'esclusione della giusta causa, il fatto che tale circostanza rappresentava l'ultimo episodio di una serie di comportamenti reiterati e in qualche modo "cronicizzati").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)