Sez. L, Sentenza n. 6814 del 17/06/1991 (Rv. 472705 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare | Licenziamento per mancanze - Accertamento della legittimità - Criteri - Idoneità del comportamento a produrre un pregiudizio potenziale - Sufficienza - Danno economico effettivo - Irrilevanza - Carattere isolato della mancanza - Influenza - Esclusione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare
Nella ipotesi di licenziamento intimato per una mancanza del lavoratore che si concreti in una violazione non solo del dovere di diligenza, ex art. 2104 cod. civ., ma anche del dovere di fedeltà all'impresa di cui all'art. 2105 cod. civ. (nella specie, per un tentativo di truffa realizzato ai danni del datore di lavoro) la legittimità della sanzione deve essere valutata, ai fini della configurabilità della giusta causa di recesso ai sensi dell'art. 2119 cod. civ. o del giustificato motivo soggettivo di cui all'art. 3 legge n. 604 del 1966, tenendo conto della idoneità del comportamento a produrre un pregiudizio potenziale per sè stesso valutabile nell'ambito della natura fiduciaria del rapporto, indipendentemente dal danno economico effettivo, la cui entità ha un rilievo secondario ed accessorio nella valutazione complessiva delle circostanze di cui si sostanzia l'azione commessa; ai fini di tale valutazione, inoltre, non ha rilevanza la circostanza che si tratti di una mancanza isolata del dipendente, atteso che nessuna norma di legge e nessun principio generale impongono al datore di lavoro di rinviare (o condizionare) l'irrogazione del provvedimento espulsivo al verificarsi eventuale e futuro di un altro episodio in mancanza del quale la fiducia deve intendersi ricostituita.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)