Sez. 1, Sentenza n. 458 del 19/01/1998 (Rv. 511732 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDERE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Scoperto di conto corrente - Versamento effettuato dal fideiussore con mezzi propri e senza ottenere rivalse - Opponibilità alla curatela della scrittura dimostrante il rapporto di garanzia - Ricorrenza delle condizioni richieste dall'art. 2704, primo comma c.p.c. - Necessità - Insussistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDERE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE
In tema di azione revocatoria di rimesse in conto corrente di un fallito, l'opponibilità alla curatela fallimentare, della data della scrittura privata - prodotta dal terzo che abbia effettuato in qualità di fideiussore, con mezzi propri e senza ottenere rivalsa, pagamenti di debiti del fallito, a dimostrazione del rapporto di garanzia - non è subordinata alla ricorrenza delle condizioni richieste dall'art. 2704 c.c. (nella specie la S.C. ha ritenuto che la prova della fideiussione e della sua anteriorità rispetto al fallimento poteva essere data con qualsiasi mezzo, non essendo applicabili le limitazioni probatorie stabilite dall'art. 2704, primo comma c.c.).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2704
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)