Sez. 1, Sentenza n. 4058 del 09/05/1997 (Rv. 504171 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE | Disciplina ex art. 2704 cod. civ. - Applicabilità - Condizioni.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE
La disposizione di cui all'art. 2704 cod. civ., concernente l'efficacia della data della scrittura privata non autenticata (o non registrata) rileva sul mero piano della opponibilità, a terzi, degli effetti negoziali propri della convenzione consacrata in essa scrittura, e non già quando detta convenzione venga invocata non già per il suo contenuto negoziale, ma come semplice fatto storico che può essere provato, come tale, con qualsiasi mezzo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)