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Sez. L, Sentenza n. 14863 del 03/08/2004 (Rv. 575191 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE | Indennità di fine rapporto per il personale delle Ferrovie dello Stato - Art. 413 cod. proc. civ. - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575191-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE

Avuto riguardo alle affermazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale 19 maggio 1993, n. 243 deve ritenersi che l'indennità di fine rapporto anche quella denominata di buonuscita e attribuita al personale ferroviario, abbia natura retributiva e non previdenziale. Tale natura trova conferma nella circostanza che, a norma dell'art. 1, comma quarantatreesimo della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'indennità di buonuscita al personale ferroviario è ora erogata dal datore di lavoro SpA Ferrovie dello Stato e non più dall'Opera di Previdenza e Assistenza per i Ferrovieri dello Stato; ne consegue che la competenza per territorio delle controversie aventi per oggetto l'accertamento e l'ammontare dell'indennità di fine rapporto, comunque denominata, deve essere determinata in base ai criteri dettati dall'art. 413 cod. proc. civ. e non in base a quello previsto dall'art. 444 primo comma.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 1 com. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)