Sez. L, Sentenza n. 11693 del 19/11/1998 (Rv. 520850 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE | Indennità di fine rapporto per il personale delle Ferrovie dello Stato - Art. 413 cod. proc. civ. - Applicabilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE
Avuto riguardo alle affermazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale 19 maggio 1993, n. 243 deve ritenersi che l'indennità di fine rapporto anche quella denominata di buonuscita e attribuita al personale ferroviario, abbia natura retributiva e non previdenziale. Tale natura trova conferma nella circostanza che, a norma dell'art. 1, comma quarantatreesimo della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'indennità di buonuscita al personale ferroviario è ora erogata dal datore di lavoro S.P.A. Ferrovie dello Stato e non più dall'Opera di Previdenza e Assistenza per i Ferrovieri dello Stato. Conseguentemente la competenza per territorio delle controversie aventi per oggetto l'accertamento e l'ammontare dell'indennità di fine rapporto, comunque denominata, deve essere determinata in base ai criteri dettati dall'art. 413 cod. proc. civ. e non in base a quello di cui all'art. 444 primo comma.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 1 com. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)