Sez. 2, Sentenza n. 5932 del 13/12/1978 (Rv. 395755 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA - SANATORIA - INDICAZIONE IN RICORSO DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA ADITA - DEPOSITO DEL RICORSO NELLA CANCELLERIA DI ALTRO GIUDICE - EMANAZIONE DA PARTE DI QUEST'ULTIMO DEL DECRETO PER LA COMPARIZIONE DELLE PARTI DAVANTI A SE - COSTITUZIONE DI ENTRAMBE LE PARTI DAVANTI A DETTO GIUDICE - NULLITA DEL RICORSO - SANATORIA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA - SANATORIA - INDICAZIONE IN RICORSO DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA ADITA - DEPOSITO DEL RICORSO NELLA CANCELLERIA DI ALTRO GIUDICE - EMANAZIONE DA PARTE DI QUEST'ULTIMO DEL DECRETO PER LA COMPARIZIONE DELLE PARTI DAVANTI A SE - COSTITUZIONE DI ENTRAMBE LE PARTI DAVANTI A DETTO GIUDICE - NULLITA DEL RICORSO - SANATORIA.*
In applicazione del principio di convalidazione sancito in via generale dall'art 156 cod proc civ, la disposizione dell'art 164 cod proc civ, secondo la quale la Costituzione del convenuto sana ogni vizio della citazione comprende la nullita tanto della notificazione della citazione quanto della stessa citazione, quale quella derivante dalla equivoca e contraddittoria indicazione di due diversi giudici chiamati a pronunciarsi sulla domanda, con conseguente incertezza su quello effettivamente adito. Pertanto, qualora il ricorso sia indirizzato ad un giudice, ma il ricorso stesso venga depositato presso la cancelleria di altro giudice, che provveda all'emanazione del decreto per la comparizione delle parti innanzi a se, e le parti innanzi a quest'ultimo si costituiscano, si verifica una sanatoria della nullita dell'atto introduttivo del giudizio. (V 4625/76, mass n 385370; (V 4355/76, mass n 383057).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)