Sez. 1, Sentenza n. 10073 del 25/06/2003 (Rv. 564544 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ADITA | Costituzione davanti a giudice diverso - Litispendenza - Riassunzione della causa davanti al primo giudice - Ammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ADITA
La pendenza della lite è determinata dalla notifica dell'atto di citazione davanti ad un determinato giudice, senza che l'erronea costituzione dell'attore davanti a giudice diverso, sia tale da radicare la causa davanti a quest'ultimo, per cui, indipendentemente dai provvedimenti di competenza del giudice della costituzione, cui spetterebbe dichiarare la litispendenza e cancellare la causa dal ruolo, ben può l'attore riassumere la causa davanti al giudice primieramente adito, nel termine previsto per l'ipotesi di mancata costituzione delle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 168
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)