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Sez. U, Ordinanza n. 10962 del 25/05/2005 (Rv. 582277 - 01)

URBANISTICA - GIURISDIZIONE | Occupazione per pubblica utilità - Occupazione usurpativa - Domanda di risarcimento del danno - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Esclusione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582277-01

URBANISTICA - GIURISDIZIONE

Nelle controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno derivante da occupazione cosiddetta usurpativa - nella quale, mancando una valida e perdurante dichiarazione di pubblica utilità dell'opera per cui è stata disposta l'occupazione del suolo, non si realizza il fenomeno dell'accessione invertita, ma soltanto un fatto illecito generatore di danno - sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, non essendo tali fattispecie in alcun modo riconducibili all'esercizio di un potere amministrativo in materia urbanistica, e tale principio a maggior ragione resta fermo a seguito della sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 34, primo comma, d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7, lett. b), legge n. 205 del 200, nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto "gli atti, i provvedimenti e i comportamenti", anziché "gli atti e i provvedimenti", delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati in materia urbanistica ed edilizia.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)