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Sez. U, Ordinanza n. 2198 del 04/02/2005 (Rv. 578976 - 01)

URBANISTICA - GIURISDIZIONE | Occupazione usurpativa - Domanda di risarcimento del danno o di indebito arricchimento - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578976-01

URBANISTICA - GIURISDIZIONE

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario - anche a prescindere dalla declaratoria di illegittimità costituzionale parziale dell'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 - in ordine alla domanda di risarcimento del danno o, in subordine, di indebito arricchimento proposta dal privato nei confronti del Comune in relazione ad un condotta di questo consistente in occupazione usurpativa, essendo detta condotta manifestamente insuscettibile di ricollegarsi all'esercizio di un potere amministrativo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)