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Sez. 5, Sentenza n. 18686 del 16/09/2004 (Rv. 577146 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE | Avvocati e procuratori dipendenti da enti pubblici - Patrocinio - Esclusività - Enti diversi, nati ad iniziativa o con capitale dell'ente pubblico - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577146-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE

Gli avvocati dipendenti da enti pubblici sono abilitati al patrocinio unicamente per le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera, e non anche di un ente diverso, non rilevando che quest'ultimo sia nato ad iniziativa o con capitale dell'ente pubblico, né il carattere pubblicistico dei suoi fini istituzionali, né i controlli su di esso esercitati, né, infine, che ciascuno dei due enti, ovvero il solo ente pubblico preveda nel regolamento l'utilizzazione del proprio servizio legale da parte dell'altro ente, non potendo un servizio siffatto compiersi in deroga ai limiti di ordine pubblico di cui disposizioni di legge sovraordinate circondano lo "ius postulandi" eccezionalmente attribuito ad avvocati dipendenti da enti pubblici dall'art. 3, quarto comma, lettera b), del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 3, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)