diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 418 del 06/06/2000 (Rv. 537283 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE | Avvocati dipendenti da enti pubblici - Abilitazione al patrocinio per le cause dell'ente di appartenenza - Cessazione del rapporto di impiego - Persistenza dello "jus postulandi" rispetto all'ente di provenienza - Esclusione - Utilizzazione promiscua del servizio legale dei due enti - Irrilevanza - Fattispecie relativa al passaggio di un avvocato dipendente di una soppressa Usl alle dipendenze di un'azienda ospedaliera di nuova costituzione.
Stato
decisa il 2000-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537283-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE

Con riguardo all'attività degli avvocati dipendenti da enti pubblici, abilitati unicamente al patrocinio per le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro attività, il rilascio della procura ha effetto esclusivamente per la durata del sottostante rapporto di pubblico impiego e viene meno col cessare di questo, senza alcuna ultrattività. Pertanto, con specifico riferimento alla riforma del servizio sanitario, il passaggio di un avvocato già dipendente di una soppressa USL alle dipendenze di un diverso ente di nuova costituzione (nella specie, Azienda Ospedaliera Moscati, ex legge regionale Campania 3 novembre 1994 n. 32) preclude, da una parte, qualsiasi possibilità di persistenza dello "jus postulandi" rispetto all'organismo di provenienza e, dall'altra, rinviene nella costituzione del nuovo rapporto di servizio la legittimazione, ma, nel contempo, anche il limite all'esercizio professionale in favore della nuova organizzazione; né rileva, altresì, che i diversi enti, con forme di collaborazione istituite nell'esercizio della loro autonomia amministrativa, prevedano l'utilizzazione, da parte dell'uno, del servizio legale proprio dell'altro, non potendo un servizio siffatto compiersi in deroga ai limiti di ordine pubblico, di cui sovrordinate disposizioni di legge circondano lo "jus postulandi" eccezionalmente attribuito ad avvocati dipendenti da enti pubblici.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 3 com. 4, Legge Reg. Campania 03/11/1994 num. 32 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1994 num. 724 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)