Sez. 2, Sentenza n. 1620 del 24/05/1972 (Rv. 358431 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - CHIARIMENTI ALLE PARTI - DICHIARAZIONI DELLE PARTI AL CONSULENTE - RILEVANZA.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - CHIARIMENTI ALLE PARTI - DICHIARAZIONI DELLE PARTI AL CONSULENTE - RILEVANZA.*
Al giudice e consentito prendere in considerazione, al fine di trarne elementi per il suo convincimento, le dichiarazioni fatte dalle parti al consulente tecnico d'ufficio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)