Sez. L, Sentenza n. 2908 del 17/10/1974 (Rv. 371348 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DA TERZI - CHIARIMENTI ALLE PARTI - UTILIZZABILITA DAL GIUDICE - MANCATA AUTORIZZAZIONE - IRRILEVANZA.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DA TERZI - CHIARIMENTI ALLE PARTI - UTILIZZABILITA DAL GIUDICE - MANCATA AUTORIZZAZIONE - IRRILEVANZA.*
Il giudice e libero di avvalersi della consulenza tecnica in ogni sua parte, e puo trarre elementi di giudizio anche da informazioni assunte dal consulente presso terzi o dalle dichiarazioni rese al consulente da taluna delle parti, quand'anche tali notizie ed informazioni non siano state espressamente autorizzate, sempre che le informazioni da terzi e le dichiarazioni di parti si riferiscano all'oggetto dell'accertamento e siano ritenute attendibili. (V 1620'72, mass n 358431).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)