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Sez. 3, Sentenza n. 23528 del 19/01/2018 Ud. (dep. 25/05/2018) Rv. 273563 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Attenuante del ravvedimento operoso ex art. 73, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990 - Riconoscimento - Automatica applicazione anche dell'attenuante di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273563-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, il riconoscimento dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, non comporta automaticamente anche quello dell'attenuante di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, non coincidendo i presupposti delle due circostanze, in quanto la prima riguarda l'assicurazione, "ex post", delle prove dei commessi reati e, ai fini della sua applicazione, è necessario che i dati forniti siano nuovi, oggettivamente utili e costituiscano tutte le conoscenze a disposizione del dichiarante, mentre per la concessione della seconda, è necessario che il contributo conoscitivo offerto dall'imputato, nel corso della consumazione del reato, sia utilmente diretto ad interrompere non tanto il traffico della singola partita di droga, bensì l'attività complessiva del sodalizio criminoso.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)