Sez. 2, Sentenza n. 32907 del 03/05/2017 Ud. (dep. 06/07/2017) Rv. 270656 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti - Circostanza attenuante - Collaborazione riguardante l'attività di un'associazione criminosa - Presupposti - Indicazione - Fattispecie.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di reati concernenti gli stupefacenti, per la concessione dell'attenuante della collaborazione di cui all'articolo 74, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, è necessario che il contributo conoscitivo offerto dall'imputato sia utilmente diretto ad interrompere non tanto il traffico della singola partita di droga, bensì l'attività complessiva del sodalizio criminoso. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva escluso l'attenuante con riferimento a dichiarazioni rese dall'imputato dopo la sentenza di primo grado, dichiarate utilizzabili unicamente nei suoi confronti e ritenute non rilevanti ai fini della ricostruzione dell'attività di spaccio di stupefacenti posta in essere dall'associazione criminale).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)