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Sez. 1, Sentenza n. 3133 del 07/10/1958 (Rv. 881338 - 01)

ASSEGNO BANCARIO - OBBLIGAZIONI DELLA BANCA - RAPPORTO COL RICHIEDENTE E COL PRENDITORE.
Stato
decisa il 1958-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/881338-01

ASSEGNO BANCARIO - OBBLIGAZIONI DELLA BANCA - RAPPORTO COL RICHIEDENTE E COL PRENDITORE.

Il rapporto di emissione di un assegno circolare si esaurisce con l'emissione del titolo, avente i caratteri pattuiti, e la consegna di esso al richiedente. Successivamente sorge un nuovo rapporto (cambiario) tra la banca ed il prenditore, che e autonomo rispetto al primo. Pertanto, la responsabilita della banca che paghi a chi non e legittimato, e in particolare, nel caso di assegno "non trasferibile", a persona diversa dal prenditore (responsabilità quest'ultima sancita dall'art. 43, 2 comma, della legge sull'assegno) non è configurabile come un Obbligo di risarcimento del danno verso il legittimato (o il prenditore). Si tratta non gia di un'obbligazione risarcitoria, bensi dell'obbligazione cambiaria originaria, che non è stata validamente adempiuta e che percio deve essere ancora adempiuta con un nuovo pagamento a favore del legittimato, senza che rilevi, in tale ipotesi la difficoltà di identificazione del presentatore del titolo.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)