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Sez. 1, Sentenza n. 1098 del 09/02/1999 (Rv. 523073 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO CIRCOLARE | Non trasferibile - Pagamento a persona diversa dal prenditore - Conseguenze - Obbligazione della banca - Inadempimento - Nuovo pagamento in favore del prenditore - Necessità - Sussistenza anche in caso di errore sulla identificazione del prenditore non addebitabile a colpa.
Stato
decisa il 1999-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523073-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO CIRCOLARE

L'art. 43, secondo comma, della legge sull'assegno bancario n. 1736 del 1933 - applicabile anche all'assegno circolare in virtù del richiamo contenuto nel successivo art. 86 della stessa legge - nel disporre che colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento, regola in modo autonomo l'adempimento dell'assegno non trasferibile, con deviazione sia dalla disciplina generale del pagamento dei titoli di credito con legittimazione variabile, sia dal disposto di diritto comune delle obbligazioni di cui all'art. 1189 cod. civ., che libera il debitore che esegua il pagamento in buona fede in favore del creditore apparente (con relativo onere probatorio a carico del "solvens"). Nella ipotesi anzidetta, invece, la banca che abbia effettuato il pagamento in favore di chi non era legittimato non è liberata dalla originaria obbligazione finché non paghi al prenditore esattamente individuato (o al banchiere giratario per l'incasso), e ciò a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sulla identificazione dello stesso prenditore.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 86

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)