Sez. 2, Ordinanza n. 8171 del 19/04/2005 (Rv. 580742 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Violazioni al codice della strada - Opposizione all'ordinanza ingiunzione - Competenza del giudice di pace - Normativa applicabile - Sanzioni non pecuniarie - Estensione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
In materia di sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione stradale, la primitiva competenza del giudice di pace, prevista dall'art. 205 D.Lgs. n.285 del 1992, venuta meno per effetto dell'art. 1, D.L. 18 ottobre 1995, n. 435, convertito in legge n. 534/95, è stata ripristinata con l'art. 98, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha aggiunto l'art. 22 bis alla legge 24 novembre 1981 n. 689. Ne consegue che il giudice di pace è funzionalmente competente a conoscere una opposizione relativa ad infrazione rilevata nell'ottobre 2000, ancorché sia stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria prevista dalla normativa del 1992. Detta competenza funzionale, anche per le sanzioni accessorie in materia di circolazione stradale, è stata espressamente confermata dall'art. 4, comma primo septies, legge 1 agosto 2003, n. 214, che ha introdotto l'art. 254 bis D.Lgs. n. 285/92
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 bis CORTE COST., Legge 20/12/1995 num. 534 CORTE COST., Legge 01/08/2003 num. 214 art. 4 com. 1 n. 7, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 205 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 254 bis, Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 98 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/1995 num. 435 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)