Sez. 3, Sentenza n. 6473 del 18/05/2000 (Rv. 536658 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Violazioni al cod. strada - Opposizione all'ordinanza ingiunzione - Competenza del pretore - Mutamento della competenza ex art.98 D. L. 507/99 (attributivo della competenza al giudice di pace) - Conseguenze - Art. 5 cod.proc.civ. - Applicabilità - Condizioni e limiti.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
La norma di cui all'art.5 cod.proc.civ. (laddove stabilisce che la competenza - come la giurisdizione - si determina con riguardo alla legge - ovvero allo stato di fatto - vigente al momento della domanda) non trova applicazione nell'ipotesi in cui il giudice adito sia originariamente sprovvisto di competenza e ne venga successivamente investito, a meno che il criterio di collegamento tra la controversia e l'ufficio giudiziario adito non intervenga dopo che il giudice adito abbia declinato la propria competenza, non sussistendo, in tal caso, le ragioni di economia processuale poste a base del suindicato principio. Ne consegue che, investito di una controversia relativa ad opposizione ad ordinanza ingiunzione per violazioni del codice della strada, il giudice di pace adito in epoca antecedente all'entrata in vigore del D.L. 507/99 (attributivo alla competenza di tale giudice delle controversie ex art. 22 legge 689/) legittimamente emette sentenza di incompetenza, e legittimamente il giudizio prosegue dinanzi al pretore, essendo intervenuto il criterio di collegamento tra la controversia ed il giudice adito in epoca successiva alla declaratoria di incompetenza emessa da quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 98 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)