Sez. U, Sentenza n. 5516 del 07/06/1994 (Rv. 486919 - 01)
Atti amministrativi - Comunicazioni e notificazioni | Impugnazione di un provvedimento - Termine - Decorrenza - Conoscenza dell'atto - Rilevanza - Prova - Onere della parte proponente l'eccezione di tardivitĂ - Oggetto.
Atti amministrativi - Comunicazioni e notificazioni
Ai fini della verifica, in sede giudiziale, dell'osservanza del termine di legge per l'impugnazione di un provvedimento amministrativo, la conoscenza del medesimo, quale fatto idoneo a determinare l'inizio della decorrenza del termine stesso, deve essere provata dalla parte che eccepisce la tardivitĂ del gravame e deve avere ad oggetto la pienezza della cognizione dell'atto, senza che possano considerarsi sufficienti semplici presunzioni o la mera ipotizzabilitĂ , sulla base di idonee ragioni, della prospettazione, da parte dell'interessato, di una possibile esistenza dell'atto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)