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Sez. U, Sentenza n. 5516 del 07/06/1994 (Rv. 486919 - 01)

Atti amministrativi - Comunicazioni e notificazioni | Impugnazione di un provvedimento - Termine - Decorrenza - Conoscenza dell'atto - Rilevanza - Prova - Onere della parte proponente l'eccezione di tardivitĂ  - Oggetto.
Stato
decisa il 1994-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486919-01

Atti amministrativi - Comunicazioni e notificazioni

Ai fini della verifica, in sede giudiziale, dell'osservanza del termine di legge per l'impugnazione di un provvedimento amministrativo, la conoscenza del medesimo, quale fatto idoneo a determinare l'inizio della decorrenza del termine stesso, deve essere provata dalla parte che eccepisce la tardivitĂ  del gravame e deve avere ad oggetto la pienezza della cognizione dell'atto, senza che possano considerarsi sufficienti semplici presunzioni o la mera ipotizzabilitĂ , sulla base di idonee ragioni, della prospettazione, da parte dell'interessato, di una possibile esistenza dell'atto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)