Sez. U, Sentenza n. 15140 del 28/11/2001 (Rv. 550712 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI | Impugnazione di un provvedimento - Termine - Decorrenza, in difetto di formale comunicazione - Conoscenza dell'atto - Rilevanza - Prova - Onere della parte proponente l'eccezione di tardivitĂ - Oggetto - Fattispecie.
ATTI AMMINISTRATIVI - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI
Ai fini della verifica, in sede giudiziale, dell'osservanza del termine di legge per l'impugnazione di un provvedimento amministrativo, la piena conoscenza dell'atto, dalla quale decorre, in difetto di formale comunicazione, il relativo termine, si ricollega alla avvenuta individuazione non solo della mera esistenza dell'atto, ma anche del suo contenuto; ne consegue che la parte che eccepisce la tardivitĂ dell'impugnazione ha l'onere di provare la pienezza della cognizione dell'atto, senza che possano considerarsi sufficienti semplici presunzioni o la mera ipotizzabilitĂ di una probabile conoscenza avuta dall'interessato in un momento pregresso. (Principio di diritto espresso in fattispecie di impugnazione, dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche, di un provvedimento del magistrato delle acque).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 36 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)