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Sez. L, Sentenza n. 9256 del 17/04/2009 (Rv. 608035 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Subordinazione - Accertamento relativo - Riferimento alla specificità dell'incarico e alle modalità della sua attuazione - Peculiarità delle mansioni - Utilizzabilità di criteri complementari e sintomatici - Necessità - Condizioni e limiti - Valutazione del giudice di merito - Sindacato in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608035-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

In tema di distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, l'esistenza del vincolo di subordinazione va valutata dal giudice di merito - il cui accertamento è censurabile in sede di legittimità quanto all'individuazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre si sottrae al sindacato, se sorretta da motivazione adeguata e immune da vizi logici, la valutazione delle risultanze processuali - avuto riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed al modo della sua attuazione, fermo restando che, ove l'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari - come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario predeterminato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale - che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione. (Nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza impugnata, la quale, attraverso una valutazione complessiva e non atomistica degli indici emersi dall'istruttoria - come l'esistenza di un obbligo di rendiconto, la cura del settore concernente il personale, la preposizione all'organizzazione tecnica e produttiva, la predisposizione di rendiconti contabili periodici da sottoporre al datore di lavoro, la corresponsione di una retribuzione periodica in misura fissa, il successivo inquadramento della lavoratrice come bracciante agricola - aveva riconosciuto la natura subordinata del rapporto di lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)