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Sez. L, Sentenza n. 23455 del 05/11/2009 (Rv. 610907 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Qualificazione del rapporto di lavoro - Inclusione nello schema contrattuale del lavoro autonomo o subordinato - Valutazione del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Esclusione - Limiti - Fattispecie concernente il rapporto di lavoro dei messi notificatori.
Stato
decisa il 2009-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610907-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto che la corte territoriale avesse correttamente escluso il vincolo della subordinazione nel rapporto di lavoro dei messi notificatori, alla luce delle modalità esecutive del rapporto come delineate nel contratto stipulato con il Banco di Napoli - ove il compenso era legato al buon esito della notifica, erano assenti poteri di direzione e vincoli di orario, l'organizzazione dei mezzi e del lavoro era lasciata all'autonomia decisionale del messo -, non contraddette dalla deduzione di divergenti modalità nell'effettivo svolgimento della prestazione, dovendosi, invece, ritenere che i poteri di controllo attribuiti al concessionario fossero espressione del profilo pubblicistico dell'attività di notificazione e non inerissero al potere gerarchico insito nel rapporto di lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)