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Sez. 1, Sentenza n. 5271 del 12/04/2002 (Rv. 553682 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO | Deduzione come vizio della motivazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2002-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553682-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO

È inammissibile il motivo del ricorso per cassazione con il quale la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, anche nel senso di applicazione di una norma a preferenza di un'altra, venga denunziata come vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)