Sez. 3, Sentenza n. 3464 del 03/04/1998 (Rv. 514193 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO | Deduzione come vizio della motivazione - Inammissibilità .
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO
È inammissibile il motivo del ricorso per Cassazione con il quale la violazione o falsa applicazione di norme di diritto viene denunziata come vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)