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Sez. 3, Sentenza n. 3464 del 03/04/1998 (Rv. 514193 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO | Deduzione come vizio della motivazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1998-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514193-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO

È inammissibile il motivo del ricorso per Cassazione con il quale la violazione o falsa applicazione di norme di diritto viene denunziata come vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)