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Sez. 1, Sentenza n. 2622 del 10/12/1970 (Rv. 349018 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI - IMPOSTA COMPLEMENTARE DI REGISTRO IN FASE DI CONTESTAZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1970-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349018-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI - IMPOSTA COMPLEMENTARE DI REGISTRO IN FASE DI CONTESTAZIONE - INSUSSISTENZA.*

Agli effetti dell'art 45 RD 30 dicembre 1923, n 3270, sull'imposta di successione, l'imposta complementare di registro dovuta per un atto stipulato dal de cuius diventa certa solo quando sia definita la contestazione mossa contro l'accertamento, e pertanto, allorche detta contestazione sia tuttora pendente alla morte del debitore l'importo della imposta complementare di registro predetta non puo essere dedotto dall'asse ereditario ai fini dell'imposta di successione. (V 2536'61).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 7, Legge 30/12/1923 num. 3270 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)