Sez. 1, Sentenza n. 429 del 14/02/1974 (Rv. 368136 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DEBITI: DETRAIBILITA - VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IMPOSTA COMPLEMENTARE DOVUTA DAL DEFUNTO - DETRAIBILITA - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DEBITI: DETRAIBILITA - VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IMPOSTA COMPLEMENTARE DOVUTA DAL DEFUNTO - DETRAIBILITA - CONDIZIONI.*
Il debito per un'imposta complementare dovuta dal de cuius non puo essere ammesso in detrazione dall'asse ereditario (a norma dell'art 45, terzo comma, del RD 30 dicembre 1923, n 3270), per Mancanza del requisito della certezza, se al momento dell'apertura della successione non sia ancora avvenuto l'accertamento relativo alla detta imposta, ovvero se esso sia contestato. (V 297'72, mass n 356146; 2622'70, mass n 349018; 2536'61).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3270 art. 45 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)