Sez. 1, Sentenza n. 3880 del 24/04/1996 (Rv. 497256 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE | Ingiunzione fiscale - Notificazione - Necessità - Esclusione - Piena conoscenza da parte del contribuente - Sufficienza - Validità ed efficacia dell'ingiunzione.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE
In quanto l'ingiunzione fiscale è valida ed efficace indipendentemente dalla notifica, la mancanza di questa non costituisce ostacolo alla proposizione di una domanda volta ad accertare la illegittimità o l'infondatezza della pretesa tributaria in essa contenuta, una volta che il provvedimento sia stato esternato (come nel caso di specie) e il soggetto interessato ne abbia avuto conoscenza piena, tanto da essere in grado di spiegare una dettagliata opposizione. Infatti, l'inesistenza della notifica può impedire di dar corso agli atti esecutivi (impedendo il decorso del termine assegnato per il pagamento e facendo, quindi, venir meno nell'ingiunzione la sua funzione di precetto), ma non si riflette sulla consistenza della pretesa tributaria, la quale va, perciò, verificata nel giudizio intrapreso con l'atto di opposizione.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 1, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)