Sez. 1, Sentenza n. 19166 del 28/09/2015 (Rv. 637210 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE | Ingiunzione ex artt. 2 e 3 del r.d. n. 639 del 1910 - Inesistenza della notificazione - Conseguenze - Incidenza sull'azione esecutiva e sul termine per proporre opposizione - Sussistenza - Incidenza sulla legittimità e fondatezza della pretesa dell'Amministrazione - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE
L'inesistenza della notificazione non incide sulla validità e sulla efficacia dell'ingiunzione, quale atto amministrativo contenente l'ordine di pagare una determinata somma, e quindi sulla legittimità e fondatezza della pretesa fatta valere dall'Amministrazione, ma solo sulla procedibilità dell'azione esecutiva, che l'art. 479 c.p.c. subordina alla notifica del titolo esecutivo e del precetto, rispetto alla quale la notificazione dell'ingiunzione assolve una funzione sostitutiva, nonché sulla decorrenza del termine per proporre opposizione, subordinata alla notifica del provvedimento, ai sensi dell'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 479, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)