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Sez. 3, Sentenza n. 1299 del 15/02/1985 (Rv. 439386 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - USO DELLA COSA LOCATA - DIVIETO DI INNOVAZIONI IDONEE A MUTARE LA DESTINAZIONE E LA NATURA DELLA COSA - EFFETTI - MODIFICHE APPORTATE A QUEST'ULTIMA - ALTERAZIONE APPREZZABILE DELLO EQUILIBRIO GIURIDICO ECONOMICO IN PREGIUDIZIO DEL LOCATORE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1985-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439386-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - USO DELLA COSA LOCATA - DIVIETO DI INNOVAZIONI IDONEE A MUTARE LA DESTINAZIONE E LA NATURA DELLA COSA - EFFETTI - MODIFICHE APPORTATE A QUEST'ULTIMA - ALTERAZIONE APPREZZABILE DELLO EQUILIBRIO GIURIDICO ECONOMICO IN PREGIUDIZIO DEL LOCATORE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

L'Obbligo del conduttore di servirsi della cosa locata con la diligenza del buon padre di famiglia e per l'uso stabilito nel contratto (art. 1587 n. 1 cod. civ.) comporta il dovere di non eseguirvi innovazioni che ne immutino la natura e la destinazione. Conseguentemente, seppure tale divieto va inteso in senso non assoluto ma relativo, tenuto conto dell'interesse del locatore, occorre accertare l'entità delle modifiche apportate alla cosa locata e valutarne gli effetti onde stabilire se ne sia derivata una apprezzabile alterazione dell'equilibrio giuridico-economico del contratto, in pregiudizio del locatore stesso. (V 57/80, mass n 403431).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1587

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)