Sez. 3, Sentenza n. 57 del 05/01/1980 (Rv. 403431 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - USO DELLA COSA LOCATA - DIVIETO DI QUALSIASI MODIFICA - INSUSSISTENZA - DIVIETO DI ESEGUIRE INNOVAZIONI DETERMINANTI MUTAMENTO DELLA NATURA E DELLA DESTINAZIONE - SUSSISTENZA - LIMITI - INOSSERVANZA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI - FATTISPECIE.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - USO DELLA COSA LOCATA - DIVIETO DI QUALSIASI MODIFICA - INSUSSISTENZA - DIVIETO DI ESEGUIRE INNOVAZIONI DETERMINANTI MUTAMENTO DELLA NATURA E DELLA DESTINAZIONE - SUSSISTENZA - LIMITI - INOSSERVANZA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI - FATTISPECIE.*
L'art 1590 cod civ, imponendo l'Obbligo di restituire la cosa nello stato medesimo in cui e stata ricevuta, non puo essere interpretato nel senso che sia consentita al conduttore qualsiasi modifica di quello stato di fatto, salvo l'Obbligo di ripristinarlo al termine del rapporto, in quanto, a norma dell'art 1587, n 1, cod civ, il conduttore ha l'Obbligo di usare la cosa, secondo la sua destinazione, con la diligenza del buon padre di famiglia, col conseguente divieto di eseguire innovazioni che ne mutino la natura e la destinazione. Tale divieto, peraltro, non va inteso in senso assoluto, restando affidato all'apprezzamento del giudice di merito accertare se le modifiche apportate dal conduttore alla cosa locata, ancorche eccedenti i limiti delle innovazioni realizzabili senza il consenso del locatore, comportino un'alterazione dello equilibrio giuridico-economico del contratto in pregiudizio del locatore di tale gravita da giustificarne la risoluzione per inadempimento. (nella specie trattavasi di trasformazione dell'immobile locato da ristorante a pizzeria, con la costruzione di un forno con Banco e tavolo in muratura).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 1590
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)