Sez. 2, Sentenza n. 12277 del 16/11/1992 (Rv. 479561 - 01)
Prova civile - Giuramento - Effetti - Litisconsorzio | Litisconsorzio necessario - Giuramento prestato da alcuni soltanto dei litisconsorti - Efficacia di prova legale - Esclusione.
Prova civile - Giuramento - Effetti - Litisconsorzio
L'art. 2738 ultimo comma cod. civ., a norma del quale, in caso di litisconsorzio necessario, il giuramento prestato da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzato dal giudice, esclude l'efficacia di prova legale del giuramento sia nei confronti dei litisconsorti che lo hanno prestato sia nei confronti di quelli che, per qualsiasi causa, non lo hanno prestato: infatti, la norma non distingue tra gli uni e gli altri litisconsorti trovando il suo fondamento nella impossibilità logica di una diversificazione della efficacia della prova nei confronti delle parti di un rapporto che, essendo unico ed inscindibile, deve necessariamente essere unitariamente valutato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2738 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)