Sez. 1, Sentenza n. 6571 del 17/07/1997 (Rv. 506105 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI | Azione di ripetizione per indebito pagamento proposta dal curatore in sostituzione del fallito - Posizione di "terzo" assunta dal curatore - Esclusione - Conseguenze - Onere della prova ex art. 2697 cod. civ. - Sussistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI
Il curatore del fallimento che eserciti un'azione di carattere patrimoniale appartenente al fallito, non ha veste di terzo, bensì agisce in sostituzione del fallito stesso, avvalendosi dei poteri concessigli dagli artt. 42 e 43 legge fall. Ne consegue che la relativa controversia non è sottratta all'ordinario regime probatorio disciplinato dall'art. 2697 cod. civ. (la S.C. ha così respinto la tesi di un curatore che, avendo proposto un'azione di ripetizione per indebito pagamento effettuato dal fallito quando era ancora "in bonis" ed affermando la propria posizione di terzo nel rapporto, sosteneva di essere tenuto a provare solo l'esborso e non l'inesistenza della relativa causa di pagamento, causa di pagamento la quale doveva essere, invece, provata dalla controparte).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)