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Sez. 1, Sentenza n. 11904 del 24/11/1998 (Rv. 521057 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI | Curatore - Domanda di adempimento di un'obbligazione contratta da un terzo nei confronti dell'imprenditore poi fallito - Qualità di terzo del curatore procedente - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521057-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI

Il curatore del fallimento che proponga domanda giudiziale di adempimento di un'obbligazione contratta dal terzo nei confronti dell'imprenditore in epoca antecedente al fallimento non agisce in sostituzione dei creditori al fine della ricostruzione del patrimonio originario del fallito (e, dunque, nella veste processuale di terzo), ma esercita un'azione rinvenuta nel patrimonio del fallito stesso, ponendosi, conseguentemente, nella sua stessa posizione (sostanziale e) processuale, nella posizione, cioè, che avrebbe avuto il fallito agendo in proprio al fine di acquisire al suo patrimonio poste attive di sua spettanza già prima della dichiarazione di fallimento, ed indipendentemente dal dissesto successivamente verificatosi. Ne consegue che, evocato in giudizio dal curatore, il terzo convenuto può a questi legittimamente opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'imprenditore fallito, comprese le prove documentali da questi provenienti, senza i limiti di cui all'art. 2704 cod. civ. (Nella specie, il curatore del fallimento aveva agito per il pagamento del residuo prezzo di macchinari - nonché per prestazione di servizi non corrisposti - nei confronti dell'acquirente che, opponendo la simulazione del prezzo risultante dalla scrittura privata esibita dal curatore stesso, produceva estratto conto proveniente dalla società fallita e copia delle scritture contabili della medesima a dimostrazione del suo assunto difensivo. La S.C., nell'affermare il principio di diritto di cui in massima, riteneva legittima la produzione "de qua", affermando, ancora, che la prova della simulazione relativa di prezzo incontrava, nella specie, i soli limiti di cui all'art. 1417 cod. civ. e, quindi, in presenza di un principio di prova scritta, poteva anche fondarsi su presunzioni, giusta disposto degli artt. 2729, 2722 e 2724 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 44 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge Falliment. art. 96, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 96, Legge Falliment. art. 97, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 97, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2704, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)