Sez. 4, Sentenza n. 1031 del 30/10/2002 Ud. (dep. 14/01/2003) Rv. 223709 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - STATO DI NECESSITÀ - MANOVRA DI EMERGENZA O DI FORTUNA | OMISSIONE DELLA MANOVRA - COLPA - CONDIZIONI.
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - STATO DI NECESSITÀ - MANOVRA DI EMERGENZA O DI FORTUNA
In tema di circolazione stradale, è rinvenibile una condotta colposa del conducente che, versando in una situazione di pericolo per fatto altrui, non ponga in essere una manovra di emergenza, solo ove questa sia utilmente ed agevolmente percepibile (tenuto conto dei tempi di avvistamento, della repentinità o meno della condotta del soggetto antagonista, degli spazi di manovra, dei necessari tempi di reazione psico-fisica)e possa essere attuata, oltre che in tempo utile, anche senza esporre a pericoli il conducente medesimo e altri terzi.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 54 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)