Sez. 4, Sentenza n. 16096 del 20/02/2018 Ud. (dep. 11/04/2018) Rv. 272479 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - STATO DI NECESSITÀ - MANOVRA DI EMERGENZA O DI FORTUNA | Omissione - Colpa - Condizioni.
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - STATO DI NECESSITÀ - MANOVRA DI EMERGENZA O DI FORTUNA
In tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, il conducente di un veicolo non può essere chiamato a rispondere delle conseguenze lesive di uno scontro per non avere posto in essere una manovra di emergenza, qualora si sia venuto a trovare in una situazione di pericolo improvvisa dovuta all'altrui condotta di guida illecita, non utilmente ed agevolmente percepibile, tenuto conto dei tempi di avvistamento, della repentinità della condotta del soggetto antagonista, dei concreti spazi di manovra, dei necessari tempi di reazione psicofisica.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)