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Sez. 4, Sentenza n. 8342 del 05/07/1996 Ud. (dep. 10/09/1996) Rv. 205801 - 01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. - Nullità di ordine generale ed assoluto - Sussistenza - Esclusione - Nullità a regime intermedio - Ricorrenza - Termine contro cui va dedotta.
Stato
decisa il 1996-07-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205801-01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE

La nullità derivante dalla violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. non può considerarsi di ordine generale ed assoluto, non attenendo ad alcuna delle ipotesi di cui all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., ma va inquadrata tra le nullità a regime intermedio, come tale sanata se non dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 180 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)