Sez. 1, Ordinanza n. 18407 del 08/06/2026 (Rv. 679256-02)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - APPELLO | Reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale - Contenuto del ricorso ex art. 51 CCII - Produzione successiva di nuovi documenti - Ammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - APPELLO
Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, è ammissibile la produzione di nuovi documenti anche dopo la presentazione del ricorso introduttivo, in quanto l'art. 51, comma 2, lett. d) CCII, pur richiedendo che tale atto processuale contenga l'indicazione
dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti, non collega a tale prescrizione alcuna sanzione espressa in termini di decadenza.
CCII [ rnc : art = 0051 00, gen = LS, sp = CCII], CCII [ rnc : art = 0049 00, gen = LS, sp = CCII]
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)