diritto.io

Sez. 1, Ordinanza n. 18407 del 08/06/2026 (Rv. 679256-02)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - APPELLO | Reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale - Contenuto del ricorso ex art. 51 CCII - Produzione successiva di nuovi documenti - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2026-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679256-02

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - APPELLO

Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, è ammissibile la produzione di nuovi documenti anche dopo la presentazione del ricorso introduttivo, in quanto l'art. 51, comma 2, lett. d) CCII, pur richiedendo che tale atto processuale contenga l'indicazione

dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti, non collega a tale prescrizione alcuna sanzione espressa in termini di decadenza.

CCII [ rnc : art = 0051 00, gen = LS, sp = CCII], CCII [ rnc : art = 0049 00, gen = LS, sp = CCII]

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)