Sez. 1 - , Sentenza n. 2235 del 30/01/2017 (Rv. 643711 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - APPELLO | Sentenza dichiarativa di fallimento - Reclamo - Giudizio avanti alla corte d'appello ex art. 18 l.fall. - Costituzione della parte resistente - Termine - Perentorietà - Sussistenza - Inosservanza - Conseguenze - Diritto di intervenire nel procedimento e di dedurre mezzi di prova - Sussistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - APPELLO
Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, come disciplinato dall'art. 18 l.fall. (nel testo novellato dal d.lgs. n. 169 del 2007), il termine per la costituzione della parte resistente (nella specie, il Pubblico Ministero) è perentorio, anche in mancanza di un'espressa dichiarazione normativa. La sua inosservanza, tuttavia, non determina, per chi vi sia incorso, decadenza dal diritto di opporsi al predetto reclamo, potendo lo stesso intervenire nel relativo procedimento, produrre nuovi documenti ed indicare, anche per la prima volta, i mezzi di prova di cui intende avvalersi per dimostrare la sussistenza dei presupposti della fallibilità.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)