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Sez. 5, Sentenza n. 4921 del 07/03/1985 Ud. (dep. 20/05/1985) Rv. 169325 - 01

NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI LE PARTI PRIVATE DIVERSE DALL'IMPUTATO - PRENDITORE DELL'ASSEGNO SENZA COPERTURA - OMESSA CITAZIONE - NULLITÀ DEL DECRETO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169325-01

NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI LE PARTI PRIVATE DIVERSE DALL'IMPUTATO - PRENDITORE DELL'ASSEGNO SENZA COPERTURA - OMESSA CITAZIONE - NULLITÀ DEL DECRETO - ESCLUSIONE.*

L'omessa citazione del prenditore dell'assegno senza copertura non determina la nullità del decreto di citazione a giudizio, in quanto, non assumendo tale prenditore la veste di persona offesa dal reato ma quella di semplice danneggiato, non sussiste l'Obbligo della sua citazione ai sensi dell'art. 408 cod. proc. pen.. (Conf mass n 165341; (Conf mass n 166976).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)