diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 10858 del 11/07/1984 Ud. (dep. 06/12/1984) Rv. 166976 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - BENE GIURIDICO - NOZIONE - PRENDITORE DELL'ASSEGNO - PERSONA OFFESA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166976-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - BENE GIURIDICO - NOZIONE - PRENDITORE DELL'ASSEGNO - PERSONA OFFESA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Il bene giuridico tutelato dall'art. 116 R.d. n. 1736 del 1933 consiste nell'interesse pubblico alla funzione economica ed alla sicurezza della circolazione del titolo di credito. Ne consegue che il prenditore di un assegno a vuoto, in quanto titolare di mere pretese risarcitorie, non si può qualificare in senso tecnico giuridico come persona offesa dal reato, ma, salvo che si sia costituito parte civile, come soggetto estraneo al processo eventualmente instauratosi per l'accertamento del reato di emissione dell'assegno a vuoto. (V mass n 165467; (V mass n 165342; (V mass n 165341; (V mass n 149301; (V mass n 143725; (V mass n 137970).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)