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Sez. 5 - , Ordinanza n. 26008 del 15/10/2019 (Rv. 655449 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) | Accise sull'energia elettrica - Pagamento rateale in acconto - Obbligo del versamento a conguaglio - Diritto alla compensazione - Insorgenza - Termine - Conseguenze - Determinazione definitiva dell'obbligazione tributaria - Necessità.
Stato
decisa il 2019-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655449-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)

In tema di accise sulla produzione di energia elettrica, il cui pagamento è effettuato, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995, in rate di acconto mensili, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente, l'obbligo del versamento del conguaglio, così come il diritto alla compensazione, insorgono successivamente alla presentazione della dichiarazione annuale contenente tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta; pertanto il contribuente che intenda compensare i versamenti effettuati in eccedenza, non può provvedere autonomamente al riequilibrio omettendo il versamento dei singoli acconti, ma deve attendere che l'obbligazione tributaria si determini nella sua interezza e definitività alla fine dell'anno d'imposta di riferimento, potendo, peraltro, in caso di mancata capienza, presentare istanza di rimborso in sede di dichiarazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 26 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)