Sez. 5 - , Sentenza n. 16261 del 18/06/2019 (Rv. 654593 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) | Accise sul consumo di energia elettrica – Rimborso - Termine di decadenza biennale - Decorrenza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)
In tema di accise sull'energia elettrica, il saldo creditorio che matura al momento della presentazione della dichiarazione annuale - costituendo una modalità di pagamento dell'imposta, in quanto detratto "ex lege" dai successivi versamenti di acconto - non è reclamabile prima della chiusura del rapporto tributario, con conseguente decorrenza del termine biennale di decadenza ex art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995 (TUA) per il rimborso dell'eventuale credito di imposta dal momento della presentazione dell'ultima dichiarazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 14 com. 2, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 26 com. 8, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 56 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)