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Sez. 5, Sentenza n. 13818 del 13/06/2007 (Rv. 599653 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - RICHIESTA DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI - IN GENERE | Movimenti bancari - Presunzione di corrispondenza ad operazioni imponibili - Prova liberatoria - Contenuto - Dimostrazione analitica della ragione di ogni movimentazione - Necessità - Fattispecie in tema di amministrazione di condominio.
Stato
decisa il 2007-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599653-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - RICHIESTA DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI - IN GENERE

In tema di IVA, ed al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dall'art. 51, comma 2, numero 2, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (in virtù della quale le movimentazioni di denaro risultanti dai dati acquisiti dall'ufficio si presumono costituire conseguenza di operazioni imponibili), non è sufficiente al contribuente dimostrare genericamente di avere fatto affluire su un proprio conto corrente bancario, nell'esercizio della propria professione, somme affidategli da terzi in amministrazione, ma è necessario che egli fornisca la prova analitica della riferibilità all'attività di maneggio di denaro altrui di ogni singola movimentazione del conto (in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la decisione con la quale la commissione tributaria aveva accolto l'impugnazione del contribuente avverso un avviso di rettifica notificato ad un amministratore di condominio, ritenendo che dalla natura stessa dell'attività svolta dal contribuente potesse desumersi che le somme da questi depositate dal proprio conto corrente gli erano state affidate dai condòmini per il pagamento degli oneri condominiali).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)