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Sez. 5, Sentenza n. 1739 del 26/01/2007 (Rv. 596133 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - RICHIESTA DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI - IN GENERE | Dati emergenti dai conti bancari - Presunzione ex art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972 - Onere della prova contraria a carico del contribuente - Contenuto - Riferimento dei dati ad operazioni non imponibili - Specificità della prova - Necessità.
Stato
decisa il 2007-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596133-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - RICHIESTA DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI - IN GENERE

In tema di accertamento dell'IVA, qualora l'amministrazione proceda ad accertamento induttivo utilizzando, ai sensi dell'art. 51, secondo comma, n. 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, i dati risultanti dai movimenti dei conti correnti bancari, la prova che il contribuente è tenuto a dare della non riferibilità ad operazioni imponibili deve essere specifica e riguardare analiticamente i singoli movimenti bancari, tale cioè da dimostrare che ciascuna delle operazioni effettuate è estranea a fatti imponibili.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 com. 2 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)