Sez. 2, Sentenza n. 3301 del 20/05/1981 (Rv. 413876 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DELL'ATTO - NECESSITA - ESCLUSIONE - APPOSIZIONE SULL'ORIGINALE DELL'ATTO DEPOSITATO IN CANCELLERIA - SUFFICIENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DELL'ATTO - NECESSITA - ESCLUSIONE - APPOSIZIONE SULL'ORIGINALE DELL'ATTO DEPOSITATO IN CANCELLERIA - SUFFICIENZA.*
Per gli Atti introduttivi del giudizio in Sede di merito, la procura alle liti rappresenta lo strumento che consente al difensore di esercitare nel processo lo jus postulandi, ma, ai fini della sua validita, non e necessario che essa sia trascritta nella copia dello atto che si notifica all'altra parte, essendo, invece, essenziale che figuri apposta sull'originale dell'atto depositato in cancelleria, potendo essere conferito in data posteriore all'avvenuta notificazione dell'atto. (Conf 1180/76, mass n 379866).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)